| Norme Tecniche per le Costruzioni |
Le Norme Tecniche per le Costruzioni, sin dalla pubblicazione del d.m. 14/09/2005, in generale, ha modificato molti aspetti della progettazione e realizzazione di opere, prevedendo anche innovazioni di notevole portata come l`introduzione del concetto della prestazionalita` in luogo di quello della prescrizione adottato dalle normative tecniche precedenti nonche` di quello di durabilita` delle opere. Per quanto riguarda il settore del calcestruzzo preconfezionato la novita` piu` importante e` stata, appunto, l`introduzione di prescrizioni specifiche per il calcestruzzo confezionato con processo industrializzato: obbligo della certificazione del processo produttivo. In generale, secondo quanto indicato nel capitolo 11, tutti i materiali e prodotti per uso strutturale devono essere identificati, certificati e accettati. Per cio` che riguarda il calcestruzzo, in mancanza di un precedente obbligo di marcatura CE ne` di altra forma di certificazione e procedendo in analogia alla CPD (Dir. Europea 89/106 sui prodotti da costruzione), le Norme Tecniche per le Costruzioni hanno introdotto l`obbligo, per tutti gli impianti, interni o esterni al cantiere, di ``dotarsi di un sistema di controllo della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle presenti norme e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera``. Per tale sistema viene altresi` introdotto l`obbligo di certificazione da parte di un ente terzo indipendente. Il compito di controllare il possesso e la validita` della certificazione relativamente ad ogni fornitura viene affidato al Direttore dei Lavori SCARICA IL TESTO DELLE NORME d.m. 14/01/2008 - testo completo capitolo 11 "Materiali e prodotti per uso strutturale"
L'iter che ha portato all'attuale situazione normativa 2009
agosto Con la circolare del 5 agosto 2009 (GU n. 187 del 13/8/2009) il Ministero delle Infrastrutture conferma che le disposizioni del d.m. 14/01/2008 relative ai materiali e prodotti per uso strutturale, quindi anche la certificazione FPC del calcestruzzo, sono comunque obbligatorie dal 1° luglio 2009, anche in caso di opere già iniziate alla data del 30 giugno 2009. giugno Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27/6/2009 – Suppl. Ordinario n.99 la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» che, fra le altre, contiene la disposizione che ripristina il termine del 30 giugno 2009 per il periodo di coesistenza fra nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e vecchie normative. Dal 1° luglio 2009 l'unica normativa tecnica di riferimento per le costruzioni è il d.m. 14/01/2008 e pertanto, per qualsiasi tipo di opera, non è più possibile fornire calcestruzzo da impianti privi di certificazione FPC.febbraio Legge 27 febbraio 2009, n. 14 ``Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti`` In fase di conversione in legge del decreto mille proroghe (decreto legge n. 207/2009) e` stata introdotta una nuova proroga per il termine del periodo di coesistenza delle Norme Tecniche per le Costruzioni. In particolare con l`art. 29 comma 1-septies si definisce che al comma 1 dell`articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010». Pertanto il termine della coesistenza viene posticipato al 30 giugno 2010. Resta valida l`eccezione relativa alle verifiche tecniche e agli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita` durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita` di protezione civile, nonche` relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso per i quali si applicano obbligatoriamente le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al d.m. 14/01/2008. maxiemendamento (cfr. pag. 12)
2008 d.m. 14/01/2008 di approvazione delle nuove ``Norme Tecniche per le Costruzioni`` pubblicato sul Supplemento Ordinario n.30 alla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008 n.29. Per cio` che riguarda i termini dell`applicazione del nuovo provvedimento gli stessi sono definiti all`interno della legge n.31/08 ``Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria``. Nell`art. 20 viene definito il periodo di coesistenza fra le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (d.m. 14/01/2008) e la normativa precedentemente in vigore. In particolare si stabilisce che fino al 30 giugno 2009, in alternativa all`applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (d.m. 14 gennaio 2008) e` possibile fare riferimento al d.m. 14 settembre 2005 oppure al d.m. 9 gennaio 1996. L`art. 20 precisa altresi` che tale periodo di coesistenza non si applica alle verifiche tecniche e agli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita` durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita` di protezione civile, nonche` relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (solo per esemplificare: scuole, ospedali ed edifici pubblici in genere, nonche` strade, autostrade, reti ferroviarie). Per l`elenco delle tipologie di opera che rientrano in tale definizione si fa esplicito riferimento al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003. L`eccezione di cui sopra fa si` che nell`ambito descritto si debbano applicare immediatamente le disposizioni di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (d.m. 14/01/2008), fra le quali gli obblighi relativi ai materiali e prodotti per uso strutturale. La Regione Lombardia ha legiferato (D.G.R. n.8/7374) al fine di meglio definire le opere strategiche. Sempre secondo l`art. 20, per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche` per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell`entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all`ultimazione dei lavori e all`eventuale collaudo. 2007 Legge 26 febbraio 2007, n. 17 ``Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa`` pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007 - Supplemento Ordinario n. 48 Con la definitiva conversione in legge del decreto legge 300/2006 (c.d. mille proroghe) e` stato ampliato il periodo di coesistenza tra le Norme Tecniche per le Costruzioni (d.m. 14 settembre 2005) e la normativa pregressa (d.m. 9 gennaio 1996 e sue modificazioni) fino al 31 dicembre 2007 anziche` fino al 23 aprile 2007 come inizialmente previsto.
2005
ottobre OPCM n. 3467 del 13 ottobre 2005 - GU n. 245 20/10/2005 Proroga del termine del periodo transitorio di cui all`art. 2 comma 2 dell`OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 al fine di far coincidere tale termine con l`entrata in vigore delle ``Norme tecniche per le Costruzioni``. settembre d.m. 14/09/2005 di approvazione delle ``Norme Tecniche per le Costruzioni`` pubblicato sul Supplemento Ordinario n.159 alla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005 n.222. Commissione di Monitoraggio e periodo di coesistenza - L`art. 2 del d.m. 14/09/2005 definisce che, con separato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dovra` essere istituita una apposita Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa anche al fine della prescritta revisione periodica biennale delle norme tecniche allegate. Tale Commissione dovra` operare nel periodo di 18 mesi fissato al fine di rendere graduale l`applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni (comma 2 bis dell`articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136) nel quale si prevede la coesistenza con le normative previgenti.
2004 L. n.186/2004 ``Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita` di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse`` L`art. 5 precisa che ``Per assicurare uniformi livelli di sicurezza (...) il Consiglio superiore dei lavori pubblici (...) provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorita` per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni (...). 2003 Ordinanza n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ``Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica``, pubblicata sul supplemento ordinario 72 alla gazzetta ufficiale n° 105 dell` 8 maggio 2003. Con l`OPCM n. 3274 sono stati approvati i ``Criteri per l`individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone`` L`Ordinanza prevedeva un periodo di coesistenza con la vecchia normativa che, in virtu` delle proroghe introdotte da successive ordinanze (OPCM 3379, OPCM 3431, OPCM 3452) , doveva terminare l`8 ottobre 2005. 2001 DPR n. 380/2001 ``Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia`` L`art. 52 del DPR definisce che ``in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l`interno`` |
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