| Certificazione FPC |
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Tale controllo deve essere certificato da un ente terzo indipendente autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici mediante un decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La certificazione FPC dovrà essere posseduta da ciascun impianto di produzione di calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato. Rientrano in questa casistica: • calcestruzzo prodotto in impianti fissi • calcestruzzo prodotto nell’ambito di impianti e stabilimenti • calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati istallati nei cantieri (temporanei). Non deve invece essere assoggettato a controllo del processo di produzione in fabbrica da parte di organismi terzi indipendenti il calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato, ovvero quello prodotto direttamente in cantiere, in genere in quantità limitate, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati. Tale tipologia di calcestruzzo deve essere prodotta sotto la diretta vigilanza del direttore dei lavori il quale deve accertare la qualificazione iniziale delle miscele o meglio la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato. Un elemento fondamentale da tenere presente è che la certificazione FPC non va assolutamente confusa con la certificazione ISO 9001, la quale è volontaria e può essere adottata dalle imprese per applicare all’intera azienda un Sistema di Gestione per la Qualità. L’attività di certificazione del Sistema di Controllo del Processo in stabilimento di preconfezionamento si configura piuttosto come analoga a quella prevista proprio nel d.p.r. 246/93 riguardo l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione ai fini della marcatura CE (dir. 89/106/CE). Il controllo del possesso della certificazione FPC viene effettuato dal direttore dei lavori il quale è tenuto a: |
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| Ultimo aggiornamento ( venerd́ 23 luglio 2010 ) | ||||||||||






